L’assegno di mantenimento è un importo forfettizzato stabilito in sede di separazione nei confronti del coniuge economicamente più debole.
L’assegno può essere concordato fra i due coniugi assistiti dai rispettivi avvocati oppure, se non vi è comune accordo, tramite procedimento giudiziale innanzi al tribunale: sarà quindi il giudice a determinare la cifra in relazione a specifici requisiti dei due coniugi.
Anche post separazione, in qualsiasi momento, moglie e marito possono richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento. Il coniuge beneficiario potrà chiedere l’aumento dell’assegno mentre il coniuge obbligato potrà chiedere la diminuzione.
Il fattore più incisivo e ricorrente per la modifica o revoca dell’assegno di mantenimento è quello di un sostanziale peggioramento o incremento del patrimonio dei rispettivi coniugi.
Le modifiche dell’assegno di mantenimento possono essere determinate da svariate situazioni. Se il coniuge beneficiario ha, per esempio, perso il lavoro o sono aumentate le spese per i figli potrà chiedere l’aumento dell’assegno mentre il coniuge obbligato potrà chiedere la diminuzione dell’assegno nel caso in cui avesse una significativa riduzione del reddito o ancora peggio, perdesse il lavoro.
L’assegno di mantenimento può essere quindi modificato in senso migliorativo o peggiorativo oppure revocato. Nella maggior parte dei casi, l’assegno è a favore della moglie che non lavora o il cui reddito è molto inferiore a quello del marito.
Per richiedere l’assegno di mantenimento è necessario che il coniuge richiedente non abbia subito l’addebito della separazione, non disponga di sostanziali redditi propri e che l’altro coniuge abbia possibilità economica.
L’attività dell’investigatore privato Vicenza finalizzata alla revisione o alla revoca dell’assegno di mantenimento ha come obiettivo quello di raccogliere prove concrete e utilizzabili in sede di giudizio che dimostrino il reale patrimonio e l’effettiva situazione finanziaria dell’ex coniuge, il tenore di vita, la situazione lavorativa, anche non dichiarata e l’eventuale convivenza more uxorio.